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L'amministratore è l'organo di governo del condominio al quale è legato dal punto di vista legale da rapporti indicati nel contratto di mandato, per sua natura fiduciario. L'amministratore è nominato dall'assemblea condominiale. Se l'assemblea non provvede, su ricorso di uno o più condomini, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria (art. 1129, co. I, cc). Perché la nomina sia valida è richiesta la maggioranza dei partecipanti all'assemblea e la presenza di almeno la metà del valore. Dette maggioranze sono inderogabili sia per la prima che per la seconda convocazione. La nomina dell'amministratore è obbligatoria solo se i condomini sono più di otto e deve essere verbalizzata. Nel caso siano meno di otto, la nomina è facoltativa.